A cura di Giulio Benedetti

Dottore Commercialista

Accertamenti bancari: così il fisco setaccia i movimenti di adv e t.o.

Nel seguire fiscalmente e amministrativamente numerose agenzie viaggi e tour operator, mi capita spesso che i clienti mi chiedano in cosa consistono gli accertamenti bancari e le indagini finanziarie.

Ormai è noto pressoché a tutti che in Italia da tempo il segreto bancario è inefficace nei confronti dell’attività dell’amministrazione finanziaria, che può avviare indagini finanziarie richiedendo il dettaglio dei conti correnti o di qualsiasi altro rapporto finanziario e sulla base di questi dati viene poi effettuato il cosiddetto accertamento bancario, cioè vengono determinati i redditi (eventualmente non dichiarati) sulla base dei movimenti bancari e finanziari riscontrati.

Ma come vengono utilizzati da Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza i dati desunti dalle indagini finanziarie? Questi dati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se non si è in grado di dimostrare che sono stati considerati nella determinazione del reddito dichiarato o che non hanno rilevanza perchè esenti e alle stesse condizioni sono posti come ricavi alla base delle stesse rettifiche e accertamenti.

Operativamente, quando Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza intendono avviare le indagini finanziarie, non hanno alcun obbligo di avvisare l’interessato, che verrà invece informato dalla banca o dall’intermediario finanziario di tale richiesta. Tali istituti finanziari hanno 30 giorni di tempo (eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni) per fornire i dati richiesti. Dopo averli analizzati, l’amministrazione finanziaria eventualmente notificherà all’interessato un questionario contenente le operazioni contestate cui si dovrà dare risposta.

Sostanzialmente tutti gli accrediti e versamenti effettuati sui conti correnti dei quali si ha sia la titolarità che la disponibilità (perchè ad esempio si ha la delega ad operarvi pur non essendo intestati) possono essere controllati dal fisco e devono essere oggetto di giustificazione della provenienza delle somme, fornendo idonea documentazione.

Allo stesso modo tutti gli addebiti e prelievi, purché di imposto superiore a 1.000,00 euro giornalieri o 5.000,00 euro mensili (limiti dettati dall’art. 32 DPR 600/1973 e dall’art. 51 DPR 633/1972) possono essere oggetto di richiesta di giustificazione.

L’onere della prova per dimostrare i motivi per i quali gli eventuali movimenti contestati non sono stati dichiarati o sono stati considerati esenti da tassazione, è a carico del soggetto interessato, in quanto per l’amministrazione finanziaria è sufficiente l’aver verificato l’esistenza di movimentazioni finanziarie non rintracciate nella determinazione del reddito.

Successivamente, quindi dopo le indagini e il questionario, si avvierà la fase di contraddittorio, cioè il momento di confronto tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto interessato sulle motivazioni addotte in relazione alle operazioni contestate, verbalizzando quanto emerso dal confronto.

Infine, qualora a seguito del contraddittorio le contestazioni del fisco non abbiano trovato valida giustificazione, l’amministrazione finanziaria emetterà l’atto impositivo.

Appare quindi chiaro, da quanto sopra sintetizzato, come sia fondamentale che tutto ciò che transita dai conti correnti e da tutti i rapporti bancari e finanziari, debba avere una propria giustificazione e documentazione di supporto.

Per il nostro settore (soprattutto per le Agenzie Viaggi che gestiscono molte pratiche in intermediazione, ma anche per le agenzie viaggi organizzatrici per viaggi di nozze o viaggi collettivi, turismo scolastico e simili) è quindi importante che chi gestisce i conti correnti sia fortemente sensibilizzato sulle tematiche sopra espresse: per queste tipologie di pratiche, infatti, l’agenzia viaggi funziona da vero e proprio “riscossore”, con ingenti somme di denaro frazionate in decine, centinaia o addirittura migliaia di incassi di quote dai diversi

partecipanti al viaggio, che poi vengono “girate” al tour operator al netto della commissione spettante all’agenzia intermediaria.

Attenzione quindi alla rinconciliazione di tutti questi movimenti bancari, perchè le indagini finanziarie come vi ho riepilogato sopra richiedono dettagli e giustificazioni precise e documentate.

Giulio Benedetti – Studio Benedetti Dottori Commercialisti – www.studiobenedetti.euwww.travelfocus.it

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